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Sez. T, Sentenza n. 1190 del 17/01/2025 (Rv. 673623-02)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O
Stato
decisa il 2025-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673623-02

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O

DIRITTI REALI SU DI ESSE Determinazione del valore venale della azienda - Valutazione dell'avviamento positivo o negativo - Necessità - Fondamento.

In tema di determinazione del valore venale dell'azienda trasferita ai fini dell'imposta di registro, l'avviamento, in quanto qualità aziendale intrinseca richiamata dall'art. 51, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986, rileva non solo se positivo, ma anche se negativo, quando ha determinato, come tale, la pattuizione tra le parti di un prezzo di cessione inferiore al valore patrimoniale netto dei cespiti aziendali, perché scontato in ragione della fondata previsione di perdite future e del solo successivo recupero di redditività dell'azienda stessa.

DPR 26/10/1972 num. 634 art. 48, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51 com. 4, DPR 31/07/1996 num. 460 art. 2 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)