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Sez. 5, Sentenza n. 3373 del 16/11/1984 Ud. (dep. 12/04/1985) Rv. 168653 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - SENTENZA RICORRIBILE DELLA PARTE CIVILE ED APPELLABILE DALL'IMPUTATO E/O DAL PUBBLICO MINISTERO - PRINCIPIO DI CONVERSIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE IN APPELLO - APPLICABILITÀ - CASI DI IRRILEVANZA AI FINI DELLA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO.*
Stato
decisa il 1984-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168653-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - SENTENZA RICORRIBILE DELLA PARTE CIVILE ED APPELLABILE DALL'IMPUTATO E/O DAL PUBBLICO MINISTERO - PRINCIPIO DI CONVERSIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE IN APPELLO - APPLICABILITÀ - CASI DI IRRILEVANZA AI FINI DELLA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO.*

Il principio di conversione del ricorso per Cassazione in appello, desumibile dall'art. 514 cod. proc. pen. è applicabile anche se un capo della sentenza sia ricorribile dalla parte civile ed altro appellabile dall'imputato e/o dal P.m., ancorché l'appello di questi ultimi sia inammissibile per causa sopravvenuta (mancata presentazione dei motivi, rinuncia etc.) o sia successivo al ricorso. Inoltre la "vis attractiva" dell'appello si verifica, per interpretazione estensiva, non solo nella ipotesi di connessione oggettiva dei reati ma anche in quella di connessione processuale (sostanziale o formale). (fattispecie in cui avevano omesso di proporre appello gli imputati prosciolti nei cui confronti la parte civile aveva inteso proporre ricorso per Cassazione ma lo avevano proposto altri imputati ed il P.m., quest'ultimo con impugnazione poi dichiarata inammissibile per mancata presentazione dei motivi).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 514

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)