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Sez. L, Sentenza n. 1339 del 03/03/1979 (Rv. 397604 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - CRITERI.*
Stato
decisa il 1979-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397604-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - CRITERI.*

Nella Determinazione della giusta retribuzione dovuta al lavoratore, il giudice di merito non e tenuto ad avvalersi dei parametri reperibili nella contrattazione collettiva concernente il lavoro eguale o simile, ma puo fondare la sua statuizione sulla natura del lavoro svolto, sulle caratteristiche peculiari che differenziano le attivita lavorative soltanto in via astratta comparabili, sulla base della comune esperienza ed, in difetto di ogni altro utile elemento, su criteri equitativi, salvo, S'intende, il dovere di enunciare i criteri utilizzati, onde consentire il controllo della congruita della motivazione. (Conf 3748/77, mass n 387417; (Conf 1499/75, mass n 375088; (Conf 495/75, mass n 373792).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)