Sez. L, Sentenza n. 21749 del 22/10/2010 (Rv. 615153 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - CESSAZIONE | Dirigenti sanitari - Licenziamento - Omessa acquisizione del parere del comitato dei garanti - Conseguenze - Mancata costituzione del comitato da parte delle regioni - Legittimità del licenziamento - Condizioni.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - CESSAZIONE
Il licenziamento disciplinare dei dirigenti sanitari deve essere sempre preceduto, a pena di nullità, dall'acquisizione del parere del comitato dei garanti, secondo quanto previsto dall'art. 23 del contratto collettivo nazionale 8 giugno 2000 della dirigenza dell'area medico - veterinaria. Qualora, tuttavia, al momento dell'avvio del procedimento finalizzato al recesso dal rapporto la regione non abbia ancora istituito il suddetto comitato, il licenziamento non potrà avvenire prima che siano decorsi tre mesi e trenta giorni dall'avvio del relativo procedimento: i primi tre mesi perché tale è il termine fissato alle regioni dall'art. 23 del c.c.n.l. per l'istituzione del comitato dei garanti; gli ulteriori trenta giorni perché il comma quinto del citato art. 23 prevede che il licenziamento possa comunque avvenire se il comitato non esprima il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 23, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 64 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)