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Sez. L - , Sentenza n. 1753 del 24/01/2017 (Rv. 642784 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Dirigenza pubblica - Responsabilità dirigenziale - Presupposti - Autonomia dalla responsabilità disciplinare - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642784-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

La responsabilità dirigenziale di cui agli artt. 4 e 21 del d.lgs. n. 165 del 2001, ricollegata ad una valutazione negativa dei risultati complessivi raggiunti dall’ufficio al quale il dirigente è preposto e finalizzata alla sua rimozione per inidoneità rispetto alla funzione, non coincide con la responsabilità disciplinare che presuppone un inadempimento colpevole di obblighi gravanti sul dirigente. Ne consegue che nel caso di “inosservanza delle direttive imputabili al dirigente”, ossia di un comportamento astrattamente riconducibile ad entrambe le forme di responsabilità, l’addebito assumerà valenza solo disciplinare ove la P.A. ritenga di sanzionare la violazione in sé dell’ordine e della direttiva, e dovrà, invece, essere ricondotta alla responsabilità dirigenziale qualora la violazione medesima abbia inciso negativamente sulle prestazioni richieste al dirigente ed alla struttura dallo stesso diretta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 4, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)