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Sez. L, Sentenza n. 13191 del 09/09/2003 (Rv. 566696 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE | Caratteristiche dell'attività svolta - Funzioni, autonomia, responsabilità - Differenziazione rispetto all'impiegato con funzioni direttive.
Stato
decisa il 2003-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566696-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE

La qualifica di dirigente spetta al prestatore di lavoro che, come alter ego dell'imprenditore, sia preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale, o di una branca o settore autonomo di essa, e sia in concreto investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportano, gli consentano, sia pure nell'osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro, di imprimere un indirizzo e un orientamento, con le corrispondenti responsabilità ad elevato livello, al governo complessivo dell'azienda e alla scelta dei mezzi produttivi di essa, così differenziandosi dall'impiegato con funzioni direttive, che è colui che è preposto a un singolo, subordinato ramo di servizio, ufficio o reparto, e svolge la sua attività sotto il controllo dell'imprenditore o di un dirigente, sicché la sua posizione gerarchica, i suoi poteri di iniziativa e le sue responsabilità sono corrispondentemente circoscritti e di più modesto e limitato rilievo sia all'interno dell'impresa e sia nei confronti dei terzi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)