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Sez. L, Sentenza n. 22 del 04/01/2000 (Rv. 532680 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE | "Giustificatezza" del licenziamento secondo la contrattazione collettiva - Equipollenza con i criteri della giusta causa o del giustificato motivo - Esclusione - Criteri per verificare la legittimità del licenziamento - Individuazione.
Stato
decisa il 2000-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532680-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE

La specialità della posizione assunta dal dirigente nell'ambito dell'organizzazione aziendale impedisce una identificazione tra la nozione di "giustificatezza" del licenziamento ai fini dell'indennità supplementare spettante alla stregua della contrattazione collettiva al dirigente e quella di "giusta causa" o "giustificato motivo" del licenziamento del lavoratore subordinato ex legge 15 luglio 1966 n. 604. Consegue che fatti o condotte non integrabili giusta causa o giustificato motivo con riguardo al rapporto di lavoro in generale possono giustificare il licenziamento del dirigente con conseguente disconoscimento dell'indennità complementare di cui alla contrattazione collettiva. In questa prospettiva il criterio su cui parametrare la legittimità del licenziamento del dirigente è dato dal rispetto da parte del datore di lavoro dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto e del divieto del licenziamento discriminatorio ex legge n. 108 del 1990 o per motivo illecito, con l'utilizzabilità anche dei criteri generali codicistici della gravità dell'inadempimento secondo un criterio di proporzionalità e tenendo conto del venir meno della fiducia della parte non inadempiente all'ulteriore corretta esecuzione del contratto di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)