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Sez. L, Sentenza n. 21022 del 28/09/2006 (Rv. 592901 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Art. 39 dell'accordo collettivo stipulato il 14 febbraio 2001 ad integrazione del ccnl per il personale non dirigente di enti pubblici non economici - Indennità di bilinguismo - Decorrenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592901-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'art. 39 dell'accordo collettivo stipulato il 14 febbraio 2001 ad integrazione del ccnl per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici nella regione Trentino Alto Adige deve essere interpretato nel senso che l'indennità di bilinguismo ivi prevista spetta nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale della regione Trentino Alto Adige, con decorrenza dal 15 febbraio 2001, giorno successivo alla sottoscrizione del contratto stesso (Nella specie, la S.C. ha confermato l'interpretazione del giudice di merito che, in controversia in cui una dipendente dell'INPS nella provincia di Bolzano reclamava di aver diritto all'indennità "de qua" nella misura e con le stesse modalità previste per il personale della regione Trentino Alto Adige, aveva riconosciuto che l'indennità spettasse con decorrenza dalla stipula dell'accordo integrativo e non già con decorrenza dalla sottoscrizione del ccnl di categoria per i dipendenti della Regione a statuto speciale la cui retroattività trovava giustificazione nella retroattività dell'intero contratto, stipulato, per quel personale, nell'aprile del 2001, per il periodo successivo al 1° gennaio 1997).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/02/1999, Contr. Coll. 14/02/2001 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)