Sez. L, Sentenza n. 14623 del 22/06/2007 (Rv. 598154 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Art. 39 dell'accordo collettivo stipulato il 14 febbraio 2001 ad integrazione del C.C.N.L. per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici - Interpretazione - Indennità di bilinguismo - Spettanza - Condizioni e limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'art. 39 dell'accordo collettivo stipulato il 14 febbraio 2001 ad integrazione del ccnl per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici stipulato il 16 febbraio 1999 deve essere interpretato nel senso che l'indennità di bilinguismo ivi prevista spetta nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale della regione Trentino Alto Adige, con decorrenza dal 15 febbraio 2001, giorno successivo alla sottoscrizione del contratto stesso, senza tuttavia che essa possa considerarsi parte della retribuzione base, atteso che dalle specifiche previsioni contenute nei due contratti sulla struttura della retribuzione, e in particolare dalla distinzione, contenuta nell'accordo del 2001 (art 29, lett. a) e b del comma 2), fra retribuzione base mensile e retribuzione globale di fatto, emerge che in quest'ultima sono comprese "le indennità contrattuali percepite nell'anno di riferimento". (Fattispecie relativa a una dipendente dell'INPS nella provincia di Bolzano che reclamava di aver diritto l'indennità "de qua" nella misura e con le stesse modalità previste per il personale della regione Trentino Alto Adige).
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/02/1999, Contr. Coll. 14/02/2001 art. 39, Legge 30/03/2001 num. 165 art. 64 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)