Sez. L, Sentenza n. 22234 del 23/10/2007 (Rv. 599572 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Contratto collettivo nazionale di comparto 14 febbraio 2001 integrativo del c.c.n.l. 16 febbraio 1999 per i dipendenti di enti pubblici non economici - - Indennità di bilinguismo - Decorrenza del beneficio - Dalla entrata in vigore del contratto integrativo - Riferimento alla precedente decorrenza dell'indennità prevista per i dipendenti regionali - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
In tema di indennità di bilinguismo spettante ai dipendenti di enti pubblici non economici assegnati agli uffici della provincia di Bolzano, il riferimento - contenuto nel contratto collettivo nazionale di comparto 14 febbraio 2001, integrativo del c.c.n.l. 16 febbraio 1999 per il personale non dirigente degli enti pubblici economici - al contratto collettivo per i dipendenti regionali del Trentino Alto Adige, riguarda i criteri di calcolo e l'ammontare del beneficio e non anche la sua decorrenza, la quale resta ancorata all'entrata in vigore del contratto, che è fissata dall'art. 44 dello stesso al giorno successivo alla sua stipula.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/02/1999, Contr. Coll. 14/02/2001, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)