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Sez. 1, Sentenza n. 6555 del 22/07/1996 (Rv. 498665 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE | Anomalie del carattere e della personalità e abitudini di vita disordinate dei genitori - Sufficienza ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità - Esclusione - Rapporto di causalità con la situazione di abbandono del minore - Necessità -.
Stato
decisa il 1996-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498665-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE

In tema di adozione di minori, le carenze educative, le anomalie del carattere o della personalità e, a maggior ragione, le abitudini di vita disordinate o il particolare e non condivisibile modo di intendere la vita o i rapporti umani dei genitori non sono situazioni che di per sè possono giustificare la dichiarazione di stato di adottabilità del figlio minore, essendo a tal fine indispensabile l'ulteriore accertamento che da tali circostanze siano derivati o possano derivare danni molto gravi ed irreversibili all'equilibrata e sana crescita psicofisica del minore medesimo, ossia che ne sia conseguita una "situazione di abbandono" di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)