Sez. L, Sentenza n. 403 del 11/01/2007 (Rv. 594015 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) | Procedimento di fissazione del tetto annuale di spesa sanitaria regionale - Disciplina applicabile - Modalità - Distinzione con il procedimento di determinazione del piano annuale preventivo - Necessità della contrattazione con le strutture sanitarie pubbliche e private - Esclusione - Provvedimento assessoriale di determinazione di detto tetto annuale - Natura e condizioni di legittimità - Fattispecie.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA)
Nell'ambito della disciplina specifica sanitaria risultante, in particolare, dalle previsioni di cui agli artt. 2, comma ottavo, della legge 28 novembre 1995, n. 549 e 1, comma trentaduesimo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, bisogna tener distinti il procedimento di fissazione del tetto di spesa sanitaria da quello diretto alla determinazione del piano annuale sanitario; infatti, il provvedimento - adottato nelle forme del decreto assessoriale - con il quale la Regione individua il tetto di spesa per un determinato anno finanziario prescinde da qualsiasi contrattazione con le strutture sanitarie pubbliche e private e ha natura autoritativa, involgendo apprezzamenti assolutamente discrezionali della P.A.; diversamente, lo strumento di programmazione preventiva previsto per la predisposizione dell'anzidetto piano annuale sanitario forma oggetto di contrattazione fra Regione ed unità sanitarie locali, da una parte, e azienda ospedaliera e presidi dall'altra. Pertanto, alla luce della richiamata dettagliata normativa (come integrata anche dal disposto dell'art. 4, comma settimo, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dall'art. 5 del d. lgs. n. 517 del 1993), la predetta contrattazione, estesa a tutte le strutture pubbliche e private ed ai professionisti convenzionati, non può considerarsi prevista dalla legge in sede di determinazione del tetto annuo di spesa, con la conseguenza che il relativo provvedimento dell'assessore regionale alla Sanità, adottato in assenza della riferita contrattazione, è da ritenersi legittimo sia con riferimento alla fissazione di siffatto tetto economico complessivo che con riguardo all'indicazione dei criteri automatici idonei per stabilire il "budget" annuale di ciascuna struttura sanitaria. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata che, nel riformare quella di primo grado, aveva respinto la domanda proposta da un professionista convenzionato per il pagamento di prestazioni effettuate nel 1997 per le quali l'A.S.L. non aveva corrisposto il compenso, sul presupposto della ritenuta legittimità del decreto assessoriale che aveva autoritativamente determinato il tetto di spesa annuale e con riferimento alla cui adozione non era necessario osservare preventivamente la richiamata contrattazione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/12/1993 num. 517 art. 5, Legge 28/11/1995 num. 549 art. 2 com. 8 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)