Sez. U, Sentenza n. 16605 del 08/08/2005 (Rv. 582986 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Servizio sanitario nazionale - Spese sopportate dall'assistito per il pagamento di prestazioni specialistiche rese da professionista privato convenzionato - Sussistenza di valido rapporto di convenzione con ASL - "Petitum" sostanziale riferito a tale circostanza - Conseguente configurabilità della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Persistenza anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La controversia riguardante la domanda di pagamento di crediti per prestazioni sanitarie, che gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale abbiano ceduto a soggetto privato esercente attività sanitaria in regime di convenzione con l'azienda sanitaria locale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, se non coinvolge la validità o il contenuto della convenzione ovvero la determinazione del prezzo della prestazione. Quando, però, la domanda - attinente, nella specie, alla pretesa di rimborso nei confronti di un'A.S.L. per il recupero delle spese sopportate da un'assistita in ordine al pagamento degli onorari ad un professionista privato convenzionato per le prestazioni specialistiche praticate su prescrizione del medico curante - coinvolge la validità o anche il contenuto della convenzione presupposta, e in particolare la configurabilità, nel suo ambito, di un tetto massimo di spesa, la cognizione della relativa controversia rientra - ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ponendosi come pregiudiziale rispetto alla pronuncia sulle altre questioni dedotte in giudizio.Questo principio conserva validità anche nel vigore della nuova disciplina della giurisdizione sulle controversie riguardanti prestazioni di ogni genere, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle effettuate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (disciplina contenuta nell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 31 marzo 1998, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000), così come risultante a seguito della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, dal momento che, anche nel descritto contesto normativo, permane la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nel caso in cui la controversia involga, come nel caso di specie, questioni concernenti la validità della convenzione tra la Regione e la struttura privata o la determinazione del prezzo della prestazione.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)