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Sez. 1, Sentenza n. 11914 del 24/11/1998 (Rv. 521063 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI | Esportatore abituale - Diritto al conseguimento della prestazione senza pagamento dell'imposta - Condizioni - Mancata comunicazione all'ufficio competente della volontà di avvalersi del regime agevolato ex art. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521063-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI

In tema di Iva, la facoltà dell'esportatore abituale di fruire del trattamento agevolato di cui all'art. 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, come sostituito dall'art. 2 del d.P.R. 30 dicembre 1980 n. 987, non è subordinata alla effettuazione della comunicazione all'Ufficio competente di volersi avvalere della facoltà di acquistare beni o servizi senza pagamento della imposta. Pertanto l'esportatore, che intenda ottenere dalla controparte privata l'esecuzione della prestazione senza addebito di imposta, non ha l'onere di dimostrare a questa di aver effettuato detta comunicazione, avendo diritto a conseguire la prestazione senza il pagamento della imposta sulla base di una propria dichiarazione scritta e sotto la propria responsabilità.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 CORTE COST., DPR 30/12/1980 num. 897 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)