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Sez. 1, Sentenza n. 11882 del 02/11/1992 (Rv. 479286 - 01)

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Sanzioni - Sanzioni pecuniarie - Violazioni dell'obbligo di dichiarazione | Committente o Cessionario - Comunicazione di volersi avvalere della qualità di esportatore abituale - Omissione - Conseguenze - Infrazione ex art. 47 n. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 - Configurabilità - Sanatoria ex art. 2 primo comma legge 22 dicembre 1980 n. 882 - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1992-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479286-01

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Sanzioni - Sanzioni pecuniarie - Violazioni dell'obbligo di dichiarazione

In tema d'I.V.A., la mancata comunicazione del committente o del cessionario ai competenti uffici finanziari di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, modificato dal d.P.R. 23 dicembre 1974 n. 687, della qualità di esportatore abituale non preclude l'applicabilità dello speciale trattamento previsto dalla prima parte del medesimo comma dell'art. 8, consistente nel non pagamento dell'imposta per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi in favore dei detti esportatori, entro determinati limiti quantitativi, atteso che il diritto al trattamento speciale deriva dalla situazione obiettiva, mentre la comunicazione è diretta soltanto ad agevolare l'amministrazione nell'esercizio dei poteri istituzionali di controllo. Detta omissione, pertanto, concretizza l'infrazione di cui all'art. 47 n. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, e, inoltre, non implicando evasione d'imposta, resta soggetta alla sanatoria prevista dall'art. 2 primo comma della legge 22 dicembre 1980 n. 882 (senza che occorra che il contribuente provveda tardivamente al relativo adempimento).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 47 CORTE COST., DPR 23/12/1974 num. 687 art. 1, Legge 22/12/1980 num. 882 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)