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Sez. 5, Sentenza n. 12774 del 10/06/2011 (Rv. 618430 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI | Cessioni all'esportazione - Ipotesi prevista dalla lett. c) dell'art. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Dichiarazioni di intenti da parte del soggetto acquirente - Sufficienza - Esclusione - Presupposti indicati nelle lett a) e b) del medesimo art. 8 - Necessità.
Stato
decisa il 2011-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618430-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI

In tema di IVA, per avvalersi della speciale ipotesi di sospensione dal pagamento dell'imposta, prevista per le cessioni all'esportazione dalla lett. c) dell'art. 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (e cioè cessioni, anche tramite commissionari, di beni e prestazioni di servizi rese a soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta), non basta l'assunzione di responsabilità, attraverso la c.d. "dichiarazione di intenti", da parte di un qualsiasi soggetto, ma è necessario che questi abbia i requisiti previsti dalle precedenti lettere a) e b) del medesimo art. 8 e, soprattutto, che l'operazione sia oggettivamente destinata all'esportazione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)