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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16178 del 19/06/2018 (Rv. 649786 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - ALTERAZIONI | Pagamento di un assegno con sottoscrizione apocrifa - Responsabilità della banca - Diligenza richiesta nel rilevamento della falsificazione - Rilevabilità “ictu oculi” dell’alterazione in base alle conoscenze del bancario medio - Necessità.
Stato
decisa il 2018-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649786-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - ALTERAZIONI

Nel caso di pagamento da parte di una banca di un assegno con sottoscrizione apocrifa, l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile "ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43, Cod. Civ. art. 1176

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)