Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16178 del 19/06/2018 (Rv. 649786 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - ALTERAZIONI | Pagamento di un assegno con sottoscrizione apocrifa - Responsabilità della banca - Diligenza richiesta nel rilevamento della falsificazione - Rilevabilità “ictu oculi” dell’alterazione in base alle conoscenze del bancario medio - Necessità.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - ALTERAZIONI
Nel caso di pagamento da parte di una banca di un assegno con sottoscrizione apocrifa, l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile "ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43, Cod. Civ. art. 1176
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)