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Sez. 3, Sentenza n. 20292 del 04/10/2011 (Rv. 619733 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - ALTERAZIONI | Pagamento di un assegno falsificato - Responsabilità della banca - Condizioni - Rilevabilità "ictu oculi" dell'alterazione in base alle conoscenze del bancario medio - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619733-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - ALTERAZIONI

Nel caso di pagamento, da parte di una banca, di un assegno con sottoscrizione apocrifa, l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile "ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (In applicazione di questo principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che - ritenendo non necessaria alcuna consulenza tecnica, attesa la disponibilità di altre scritture di comparazione - aveva escluso la responsabilità della banca, osservando che la falsità non era visibilmente rilevabile dal confronto tra la firma apposta sul titolo e quella depositata dal cliente all'apertura del conto corrente, cd. "specimen", e che il ricorrente non aveva indicato alcun segno o sintomo della falsificazione, né aveva spiegato in che modo l'autore della condotta illecita fosse potuto venire in possesso di un titolo staccato dal suo libretto di assegni).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)