Sez. 1, Sentenza n. 1377 del 26/01/2016 (Rv. 638412 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE | Pagamento a soggetto diverso dal beneficiario - Responsabilità ex art. 43 del r.d. n. 1736 del 1933 - Portata - Banca girataria e banca trattaria - Cumulo - Fondamento - Criteri di imputazione della responsabilità - Fattispecie.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE
L'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933, nel disciplinare la responsabilità della banca per il pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario, attribuendola a colui che paga a soggetto differente dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, si riferisce, oltre che alla banca trattaria, tenuta, quando il titolo le viene rimesso in stanza di compensazione, a rilevarne l'eventuale alterazione o falsificazione verificabile con la diligenza richiesta al bancario medio, anche alla banca negoziatrice, unica concretamente in grado di controllare l'autenticità della firma di chi, girando l'assegno per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento, e postula, in entrambe le ipotesi, una valutazione in concreto sull'uso della diligenza richiesta al bancario medio, sulla base delle sue conoscenze, essendo applicabili all'attività bancaria le disposizioni di cui agli artt. 1176, comma 2, e 1992, comma 2, c.c. Ne consegue l'insufficienza della mera rilevabilità dell'alterazione, occorrendo che la stessa sia riscontrabile "ictu oculi", attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, che non deve essere un esperto grafologo ma in possesso di comuni cognizioni teorico-tecniche, ovvero anche tramite mezzi e strumenti di agevole utilizzo e reperibilità, senza che debba ricorrersi ad attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto indicativa dell'alterazione di un assegno la semplice apposizione di nastro adesivo trasparente nelle zone dedicate all'indicazione del beneficiario e dell'importo, senza considerare che ciò corrisponde alla normale prassi bancaria e che l'alterazione non era visibile ad occhio nudo, ma solo alla luce di Wood ed esclusivamente in condizioni di ambiente oscurato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1992 com. 2, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 41 com. 5, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)