Sez. L, Sentenza n. 25229 del 30/11/2009 (Rv. 610847 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - GIUDICE COMPETENTE | Principio dell'immutabilità del giudice istruttore - Applicabilità in appello - Esclusione - Conseguenze - Sostituzione del giudice relatore prima dell'udienza di discussione - Ammissibilità - Designazione del magistrato, già giudice istruttore in primo grado - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - GIUDICE COMPETENTE
In tema di processo del lavoro, non esistendo in grado di appello una fase istruttoria e non essendovi, quindi, alcun giudice istruttore, ma solo un relatore, non è applicabile il principio dell'immutabilità del giudice sancito dall'art. 174 cod. proc. civ., sicchè, con decreto presidenziale emesso ai sensi dell'art. 435 cod. proc. civ., è possibile sostituire un relatore ad un altro fino all'udienza di discussione. Ove, poi, venga designato, quale nuovo relatore, il magistrato che, in primo grado, aveva istituito il processo, senza, tuttavia, pervenire ad una decisione a seguito di trasferimento ad altre funzioni, si deve escludere che il medesimo incorra, per la precedente attività espletata nel medesimo giudizio, in una incompatibilità, dipendendo quest'ultima soltanto dall'assunzione della decisione in tribunale e non dal mero espletamento dell'attività istruttoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 174, Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)