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Sez. L, Sentenza n. 13467 del 13/09/2003 (Rv. 566842 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - GIUDICE COMPETENTE | Principio dell'immutabilità del giudice istruttore - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Sostituzione del giudice relatore prima dell'udienza di discussione - Ammissibilità - Compatibilità con il principio di immodificabilità dell'organo giudicante - Condizioni - Inosservanza delle condizioni stabilite dall'art.174, secondo comma cod. proc. civ. - Incidenza sulla legittimità della costituzione del giudice - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566842-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - GIUDICE COMPETENTE

Nella fase di appello del processo del lavoro, nella quale non esiste una fase istruttoria - e non viene, quindi, nominato alcun giudice istruttore, ma solo un relatore - non è applicabile il principio dell'immutabilità del giudice istruttore sancito dall'art. 174 cod. proc. civ.. Ne consegue che è possibile sostituire un relatore ad un altro senza particolari formalità fino all'udienza di discussione, in quanto solo da questo momento opera il principio che vieta la deliberazione della sentenza da parte di un collegio diversamente composto rispetto a quello che ha assistito alla discussione. Il suddetto divieto ha carattere assoluto soltanto per le ipotesi in cui l'udienza di discussione sia unica, mentre, ove siano tenute più udienze di discussione esso, anche nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, è compatibile con la sostituzione del giudice relatore nei casi previsti dall'art. 174 cod. proc. civ., sicché la modifica dell'originaria composizione dell'organo giudicante non comporta nullità ove il procedimento si svolga compiutamente - con riferimento alla discussione e alla decisione della causa - avanti allo stesso collegio, ancorché non identico a quello di precedenti udienze. Tuttavia, poiché il vizio di costituzione del giudice è ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'Ufficio e non investita della funzione esercitata e perciò non è riscontrabile quando si verifichi una sostituzione tra giudici di pari funzioni e di pari competenza, appartenenti al medesimo ufficio giudiziario, ne consegue che la sostituzione del giudice senza l'osservanza delle condizioni stabilite dagli artt. 174 cod. proc. civ. e 79 disp. att. cod. proc. civ. costituisce, in difetto di espressa sanzione di nullità, una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità dell'atto e non è causa di nullità del giudizio o della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 174 com. 2, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 63, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 63, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 79, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 79

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)