Sez. 2, Sentenza n. 842 del 27/03/1973 (Rv. 363147 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE DEL RIVENDICANTE - CONTENUTO - ONERE PROBATORIO DEL CONVENUTO - INSUSSISTENZA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE DEL RIVENDICANTE - CONTENUTO - ONERE PROBATORIO DEL CONVENUTO - INSUSSISTENZA.*
L'attore in rivendicazione deve provare il suo diritto di proprieta sulla cosa rivendicata o attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione a proprio favore: il convenuto non e invece tenuto a fornire alcuna prova (possideo quia possideo) anche se deduce un suo diritto sulla cosa, cio non implicando rinunzia alla posizione vantaggiosa derivante dal suo possesso ne esonero dell'attore dall'Onere della prova. (Conf 1245/71, mass n 351408; V 1282/72, mass n 357801).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)