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Sez. 2, Sentenza n. 1282 del 22/04/1972 (Rv. 357801 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CONVENUTO - INSUSSISTENZA - DEDUZIONE DELLA SUSSISTENZA DI UN SUO DIRITTO DI PROPRIETA DA PARTE DEL CONVENUTO - OMESSA DIMOSTRAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357801-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CONVENUTO - INSUSSISTENZA - DEDUZIONE DELLA SUSSISTENZA DI UN SUO DIRITTO DI PROPRIETA DA PARTE DEL CONVENUTO - OMESSA DIMOSTRAZIONE - IRRILEVANZA.*

Il convenuto in rivendicazione non e tenuto a fornire alcuna prova della proprieta della cosa, potendosi ben limitare ad opporre il possesso (possideo quia possideo), e, se adduce qualche diritto sulla cosa stessa, cio non comporta rinuncia alla posizione vantaggiosa derivantegli dal possesso, e non esonera l'attore dalla prova a suo carico: pertanto, se il convenuto, rinunciando al privilegio che la sua qualita di possessore gli conferisce, pur si adoperasse a dimostrare il suo diritto di proprieta sul bene conteso, cio, come non comporterebbe inversione dell' Onere della prova, cosi nemmeno gioverebbe all'assunto del rivendicante, neppure nel caso che, in tutto o in parte, tale prova fallisse. (V 1245'71 mass n 351408; 2169'69 mass n 341478).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)