Sez. 2, Sentenza n. 1899 del 30/01/2007 (Rv. 594978 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Rilascio della procura successivo alla notificazione dell'atto - Disciplina di cui all'art. 125 secondo comma cod. proc. civ. - Procedimenti promossi con ricorso - Operatività - Esclusione - Opposizione a decreto ingiuntivo - Applicabilità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Poiché l'opposizione a decreto ingiuntivo si propone con atto di citazione, trova al riguardo applicazione la disposizione di cui all'art. 125 secondo comma cod. proc. civ., secondo cui la procura può essere rilasciata successivamente alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, atteso che tale regola non opera soltanto nei procedimenti promossi con ricorso, in cui la costituzione coincide istituzionalmente con il deposito del ricorso medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)