Sez. 1, Sentenza n. 402 del 20/01/1988 (Rv. 456960 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - MAGGIORAZIONE DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA - PRESUPPOSTO - CESSIONE VOLONTARIA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - MAGGIORAZIONE DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA - PRESUPPOSTO - CESSIONE VOLONTARIA.*
La maggiorazione del cinquanta per cento dell'indennità provvisoria di espropriazione, di cui all'art. 12 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, spetta all'espropriato nel caso di cessione volontaria, sicché ove a questa non si addivenga, ed il procedimento ablativo riprenda il suo corso, l'indennità espropriativa resta soggetta, in Sede amministrativa ed eventualmente giudiziaria, ai criteri di stima all'uopo fissati, senza che possano esserne pretese integrazioni in relazione all'inadeguatezza di quell'indennità provvisoria, quale ragione della mancata conclusione della cessione volontaria. (V 1397/87, mass n 450861; (V 253/87, mass n 450012).*
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)