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Sez. 3, Sentenza n. 11635 del 21/11/1997 (Rv. 510243 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER MATERIA | Regime successivo alla legge n. 353 del 1990 - Procedimenti pendenti al 30 aprile 1995 - Applicabilità della nuova formulazione dell'art. 38 cod. proc. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510243-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER MATERIA

Per il disposto dell'art. 90 legge 26 novembre 1990 n.353 ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 è inapplicabile l'art. 38 cod. proc. civ. nella sua nuova formulazione, secondo la quale l'incompetenza, anche se per materia, deve essere rilevata anche d'ufficio non oltre la prima udienza di trattazione in primo grado, dovendo perciò il giudice del gravame fare applicazione dell'art. 38 comma primo cod. proc. civ. nel testo originario, in base al quale l'incompetenza per materia e quella per territorio ex art. 28 cod. proc. civ. sono rilevate anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 4, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)