Sez. U, Sentenza n. 7445 del 20/03/2008 (Rv. 602481 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Rimborso dei contributi pagati per gli stipendi dei dipendenti di un orfanotrofio - Art. 80 della legge 17 luglio 1890, n. 9672 - Controversie relative - Riparto di giurisdizione - Criteri.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Atteso che, a norma dell'art. 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modifiche, la controversia promossa da un Comune nei confronti di una Provincia per il rimborso di quanto pagato a titolo di contributo per gli stipendi dei dipendenti di un orfanotrofio, è devoluta, dopo l'esaurimento della fase amministrativa, alla giurisdizione del giudice amministrativo per vizi di legittimità, qualora, come nella specie, l'azione proposta è quella di ripetizione dell'indebito e, in via subordinata, di arricchimento senza causa, sull'assunto che i dipendenti dell'orfanotrofio erano stati utilizzati dalla Provincia dopo la cessazione dell'attività del primo, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 80, Legge 26/04/1954 num. 251 art. 3, Regio Decr. 30/12/1923 num. 2841 art. 36, Cod. Civ. art. 2036, Cod. Civ. art. 2041
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)