Sez. U, Ordinanza n. 12377 del 16/05/2008 (Rv. 603308 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Rette di un Comune per il ricovero di minori in un IPAB - Controversie relative - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in base all'art. 80 della legge n. 6972 del 1890 - Disciplina dettata dal d.lgs. n. 207 del 2001 - Abrogazione della legge n. 6972 del 1890 - Conseguenza - Principi generali in tema di riporto - A.G.O. - Configurabilità - Fattispecie relativa all'Istituto degli Innocenti di Firenze.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La controversia tra un Comune e un Istituto pubblico di assistenza e beneficenza-IPAB (quale, nella specie, l'Istituto degli Innocenti di Firenze) relativa alle rette giornaliere per l'assistenza a minori ivi ricoverati, rispetto alla quale sussisteva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in forza dell'art. 80 della legge n. 6972 del 1890 (secondo il quale le predette controversie erano decise in via amministrativa dal Prefetto della Provincia in cui aveva sede l'istituzione e contro tale decisione era ammesso ricorso soltanto per motivi di legittimità), spetta ora alla giurisdizione del giudice ordinario in applicazione dei principi generali in tema di riparto, atteso che, dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 207 del 2001 (che ha previsto la trasformazione di tutte le IPAB in istituti pubblici di assistenza o in associazioni o fondazioni di diritto privato), è abrogata la disciplina prevista dalla citata legge del 1890 (mentre non si pone nella specie il problema dell'applicabilità della norma transitoria - art. 21 secondo la quale le disposizioni previgenti continuano ad applicarsi in quanto compatibili -, pur essendo il giudizio iniziato prima dell'approvazione dello Statuto e del completamento dell'organigramma del nuovo ente, stante la trasformazione del suddetto Istituto di Firenze in azienda pubblica di servizi alla persona effettuata direttamente dalla legge della Regione Toscana n. 43 del 2004 (art. 32), in deroga alla disciplina generale delle altre IPAB regolata dalla stessa legge regionale).
Riferimenti normativi: Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 80, Legge 08/11/2000 num. 328 art. 30, Decreto Legisl. 04/05/2001 num. 207, Decreto Legisl. 04/05/2001 num. 207 art. 5, Decreto Legisl. 04/05/2001 num. 207 art. 6, Decreto Legisl. 04/05/2001 num. 207 art. 21, Legge Reg. Toscana 03/08/2004 num. 43 art. 2, Legge Reg. Toscana 03/08/2004 num. 43 art. 4, Legge Reg. Toscana 03/08/2004 num. 43 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)