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Sez. 5 - , Ordinanza n. 10163 del 11/04/2019 (Rv. 653368 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | TARSU - Distinzione tra attività produttive di beni deperibili e non - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653368-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di TARSU, la distinzione posta dall'art. 68 del d.lgs. n. 507 del 1993, ai fini della determinazione delle cd. macroaree per gruppi di attività o di utilizzazione, tra attività produttive di beni deperibili e non, impone all'amministrazione comunale, in sede di classificazione delle categorie tassabili, di distinguere gli esercizi commerciali a seconda che svolgano attività che implichi o meno l'utilizzo di beni deperibili, in ragione della correlata disomogenea potenzialità produttiva di rifiuti. (Fattispecie relativa ad un regolamento comunale, ritenuto illegittimo in applicazione del principio, che collocava i distributori di benzina all'interno della categoria degli esercizi commerciali in genere, comprensivi anche dei banchi di vendita di beni deperibili come pescherie e macellerie).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)