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Sez. 4, Sentenza n. 1763 del 14/10/2008 Ud. (dep. 16/01/2009) Rv. 242490 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Noleggio "a caldo" di macchinari - Responsabilità del noleggiatore - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242490-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nell'ipotesi di noleggio "a caldo" di macchinari anche il noleggiatore risponde delle conseguenze dannose derivanti dall'inosservanza delle norme antinfortunistiche relative all'utilizzo del macchinario noleggiato. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la concorrente responsabilità del titolare dell'impresa che aveva noleggiato un escavatore con autista per l'effettuazione di uno scavo senza l'osservanza delle cautele imposte dal d.P.R. n. 164 del 1956).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, DPR 07/01/1956 num. 164 art. 12, DPR 07/01/1956 num. 164 art. 13, DPR 07/01/1956 num. 164 art. 77 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)