diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5882 del 27/03/1998 Ud. (dep. 19/05/1998) Rv. 210954 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Condono edilizio - Prescrizione - Sospensioni di cui agli artt. 38 e 44 legge 47 del 1985 e 2 legge 662 del 1996.
Stato
decisa il 1998-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210954-01

EDILIZIA - IN GENERE

In materia di condono edilizio al periodo ordinario di prescrizione vanno aggiunti 223 giorni per la sospensione introdotta dall'art. 29 della legge 724 del 1994, nella parte in cui recepisce l'art. 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, che per essere disposta direttamente dal legislatore ha carattere automatico. Va altresì aggiunto l'ulteriore termine di anni due, dal 31 marzo 1995 al 31 marzo 1997, per la sospensione di cui agli artt. 38 della legge 47 del 1985 e 2, comma 40, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, che si applica allorché sussista una istanza di condono e la ricevuta dell'effettuato versamento.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 44 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)