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Sez. 1, Sentenza n. 1704 del 14/05/1976 (Rv. 380471 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - RINUNCIA - RICHIESTE DI ORDINE PROCESSUALE E DI NATURA SOSTANZIALE - OMESSA RIPROPOSIZIONE DELLE SECONDE NELLA UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1976-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380471-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - RINUNCIA - RICHIESTE DI ORDINE PROCESSUALE E DI NATURA SOSTANZIALE - OMESSA RIPROPOSIZIONE DELLE SECONDE NELLA UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - CONSEGUENZE.*

Qualora nell'atto introduttivo del giudizio la parte abbia avanzato alcune richieste di ordine processuale ed abbia insieme formulato pretese sostanziali, la mancata riproposizione di queste ultime nell'udienza di precisazione delle conclusioni non e sufficiente a far presumere che esse siano state abbandonate, dalla parte o, secondo l'art 306, dal suo procuratore speciale, poiche occorre valutare nell'insieme la condotta processuale della parte stessa, potendo emergere che siasi trattato di una mera omissione materiale, nonche considerare il comportamento della controparte, che puo chiedere una pronuncia del giudice sulle suddette pretese sostanziali. (V 2164/74, mass n 370517).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 189, Cod. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)