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Sez. 2, Sentenza n. 530 del 24/01/1979 (Rv. 396645 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - RINUNCIA - RICHIESTE DI ORDINE PROCESSUALE E DI NATURA SOSTANZIALE - OMESSA RIPROPOSIZIONE DELLE SECONDE NELLA UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1979-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396645-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - RINUNCIA - RICHIESTE DI ORDINE PROCESSUALE E DI NATURA SOSTANZIALE - OMESSA RIPROPOSIZIONE DELLE SECONDE NELLA UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - CONSEGUENZE.*

Qualora, nell'atto introduttivo del giudizio, la parte abbia avanzato alcune richieste di ordine processuale ed abbia, nel contempo, formulato pretese sostanziali, la mancata riproposizione di queste ultime nell'udienza di precisazione delle conclusioni non e sufficiente a fare presumere che esse siano state abbandonate dalla parte, essendo necessario valutare nel suo insieme la condotta processuale della parte stessa, nonche considerare il comportamento della controparte, che puo chiedere una pronuncia del giudice sulle suddette pretese sostanziali. (V 4687/77, mass n 388280; (V 620/77, mass n 384179; (V 3255/76, mass n 382056; (V 2194/76, mass n 380988; (Conf 1704/76, mass n 380471).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)