Sez. 3, Sentenza n. 2164 del 18/07/1974 (Rv. 370517 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - FUNZIONE - MANCATA RIPRODUZIONE DI RICHIESTE FORMULATE NELL'ATTO INTRODUTTIVO - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - LIMITI. *
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - FUNZIONE - MANCATA RIPRODUZIONE DI RICHIESTE FORMULATE NELL'ATTO INTRODUTTIVO - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - LIMITI. *
Le conclusioni specificamente indicate dalle parti delimitano il thema decidendi alle richieste precisate mentre devono ritenersi abbandonate, quelle conclusioni formulate nell'atto introduttivo e non riproposte alla udienza di rimessione della causa al collegio, salvo che dal comportamento processuale della parte debba desumersi una diversa volonta. (V 2452'72, mass n 359915).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)