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Sez. 3, Sentenza n. 2164 del 18/07/1974 (Rv. 370517 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - FUNZIONE - MANCATA RIPRODUZIONE DI RICHIESTE FORMULATE NELL'ATTO INTRODUTTIVO - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - LIMITI. *
Stato
decisa il 1974-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370517-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - FUNZIONE - MANCATA RIPRODUZIONE DI RICHIESTE FORMULATE NELL'ATTO INTRODUTTIVO - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - LIMITI. *

Le conclusioni specificamente indicate dalle parti delimitano il thema decidendi alle richieste precisate mentre devono ritenersi abbandonate, quelle conclusioni formulate nell'atto introduttivo e non riproposte alla udienza di rimessione della causa al collegio, salvo che dal comportamento processuale della parte debba desumersi una diversa volonta. (V 2452'72, mass n 359915).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)