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Sez. U - , Ordinanza n. 2144 del 29/01/2018 (Rv. 647037 - 02)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Attività negoziale della P.A. - Evidenza pubblica - Riparto di giurisdizione - Criteri - Rapporto contrattuale - Determinazioni della parte pubblica - Sopravvenienze normative - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647037-02

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Con riferimento all'attività negoziale della P.A., devono ritenersi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie che attengono alla fase preliminare, antecedente e prodromica al contratto, inerenti alla formazione della volontà e alla scelta del contraente privato in base alle regole della cd. evidenza pubblica, mentre appartengono alla giurisdizione ordinaria quelle che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva, che va dalla stipulazione del contratto fino alle vicende del suo adempimento, e riguardano la disciplina dei rapporti scaturenti dal contratto, senza che l’asse della giurisdizione sia spostata dall’adozione, nel corso del rapporto contrattuale, di determinazioni della parte pubblica in attuazione di sopravvenienze normative, che comunque si collocano nell’alveo di un rapporto ormai paritetico. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente la giurisdizione ordinaria, con riferimento a cause riunite, relative a inadempimenti allegati reciprocamente dalla committente e dalle società affidatarie della progettazione e realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, pur avendo la committente, nel corso del rapporto contrattuale, adottato atti nell’esercizio del potere amministrativo attribuito dall’art. 34 decies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif., in l. n. 221 del 2012).

Riferimenti normativi: Legge 18/10/2012 num. 179 art. 34 decies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 art. 1, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)