Sez. U, Ordinanza n. 14188 del 08/07/2015 (Rv. 635892 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Contratti della P.A. - Procedura ad evidenza pubblica - Riparto della giurisdizione - Criteri - Distinzione tra fase anteriore e fase successiva all'aggiudicazione e alla stipula - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Nelle procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto la conclusione di contratti da parte della P.A., spetta al giudice amministrativo la cognizione dei comportamenti e degli atti assunti prima dell'aggiudicazione (e nella successiva fase compresa tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto), mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice dei diritti, nella fase successiva afferente l'esecuzione del rapporto.
Riferimenti normativi: Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/2006 num. 163 art. 11 com. 5, Decreto Legisl. 16/04/2006 num. 163 art. 12, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)