Sez. 4, Sentenza n. 7 del 21/03/1988 Ud. (dep. 03/01/1989) Rv. 180067 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - IMPRUDENZE O INOSSERVANZE DA PARTE DEL LAVORATORE - OBBLIGHI DELL'IMPRENDITORE (E DEL PREPOSTO) - ESONERO DA RESPONSABILITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONE - FATTISPECIE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - IMPRUDENZE O INOSSERVANZE DA PARTE DEL LAVORATORE - OBBLIGHI DELL'IMPRENDITORE (E DEL PREPOSTO) - ESONERO DA RESPONSABILITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONE - FATTISPECIE.*
In tema di prevenzione infortuni sul lavoro, l'Obbligo dello imprenditore (e dei preposti), di adottare le cautele prescritte dalla normativa vigente e dalla normale prudenza, è primario ed inderogabile e non può essere sostituito da un avvertimento verbale di pericolo. Ne consegue che la responsabilità dell'imprenditore (o del preposto) non viene meno per il solo fatto che coloro, la cui integrità fisica egli deve tutelare, in relazione alla possibile pericolosità del lavoro, siano - in ipotesi - incorsi in qualche inosservanza di cautele (per scongiurare le quali, comunque, egli deve esercitare la necessaria, concreta ed effettiva vigilanza), a lui spettando, e non agli operai dipendenti, l'Obbligo di garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro. (fattispecie: due operaie lavoravano, in coppia, azionando una pressa meccanica ciascuna mediante uno dei pulsanti; così vanificando la ragione di cautela del doppio pulsante. Il datore di lavoro si difese sostenendo, tra l'altro, di avere avvertito le operaie della pericolosità del lavoro in tandem presso quella macchina). (Conf mass n 174222; (Conf mass n 163318; (Conf mass n 159609).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 437 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)