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Sez. 3, Sentenza n. 5919 del 18/03/1983 Ud. (dep. 23/06/1983) Rv. 159609 - 01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - APPRENDISTATO (TIROCINIO) - IN GENERE - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - IMPRUDENZA DEL LAVORATORE - NON ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - FATTISPECIE IN TEMA DI APPRENDISTATO.*
Stato
decisa il 1983-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159609-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - APPRENDISTATO (TIROCINIO) - IN GENERE - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - IMPRUDENZA DEL LAVORATORE - NON ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - FATTISPECIE IN TEMA DI APPRENDISTATO.*

In tema di infortuni sul lavoro, la eventuale imprudenza del lavoratore rimasto vittima di una sua distrazione non fa venir meno la responsabilità penale del datore di lavoro. Questi, infatti, è obbligato, da un lato, a valutare la pericolosità dei macchinari che introduce nella propria azienda e a renderli del tutto conformi alle prescrizioni imposte dalla legge a tutela dell'incolumità dei lavoratori, e, dall'altro, ad adibire alle macchine personale idoneo, fornito di adeguato addestramento pratico. (fattispecie relativa a lesioni in danno di apprendista). (Conf mass n 152676; (Conf mass n 153180; (Conf mass n 152007; (Conf mass n 148034).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 590 com. 3, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 11 CORTE COST., Legge 19/01/1955 num. 25 art. 16, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)