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Sez. 4, Sentenza n. 12381 del 18/03/1986 Ud. (dep. 05/11/1986) Rv. 174222 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - IMPRUDENZA DEL LAVORATORE - ESONERO DI RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174222-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - IMPRUDENZA DEL LAVORATORE - ESONERO DI RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONI.*

I datori di lavoro sono tenuti a proteggere l'incolumità dei lavoratori dipendenti, anche nei confronti di Atti di imprudenza che essi possano compiere nello svolgimento del loro lavoro, sì che la loro responsabilità in tutto o in parte può venir meno solamente nel caso in cui il lavoratore ponga in essere una condotta imprevedibile, esorbitante dal procedimento di lavoro ed incompatibile con il sistema di lavorazione. (V mass n 169362).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 72, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 97

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)