Sez. 3, Sentenza n. 1040 del 03/03/2000 Cc. (dep. 29/05/2000) Rv. 216577 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Disciplina dei rifiuti - Formulari di identificazione - Raccolte di rifiuti per quantitativi inferiori a kg. 100 - Obbligo di tenuta - Sussistenza - Pluralità di percorsi di istradamento non riportabili in unico formulario - Pluralità di formulari - Necessità.
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Anche per le cosiddette miniraccolte il trasportatore deve munirsi dei formulari di identificazione prescritti dall'art. 15 del D.Lgs 22 del 1997, e contenenti tutti i dati richiesti, tra i quali la specificazione del percorso d'istradamento. Se nel formulario manchi lo spazio per indicare tutti i percorsi il trasportatore dovrà utilizzare tanti formulari quanti sono i percorsi dal produttore-detentore al destinatario. Infatti nessuna norma autorizza a distinguere, ai fini del controllo pubblicistico del trasporto di cui all'art. 52, comma 3, una miniraccolta dei rifiuti, per quantitativi inferiori ai 100 kg, da una raccolta ordinaria per quantitativi superiori.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)