Sez. 3, Sentenza n. 297 del 30/11/1999 Ud. (dep. 13/01/2000) Rv. 215463 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento di rifiuti speciali - Batterie esauste di autoveicoli - Autorizzazione - Necessità - Nuova disciplina di cui al D.Lgs. n.22 del 1997 - Reato - Persistenza.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
L'effettuazione, senza autorizzazione regionale, di una fase della smaltimento di rifiuti tossici e nocivi, quali gli accumulatori, precedentemente sanzionata dall'art. 26 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, concreta ora l'attività di smaltimento di cui alla lett. g) dell' art. 6 del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22. Ne consegue che la sanzione prevista per il reato in questione, smaltimento non autorizzato di rifiuti pericolosi, è quella prevista dall'art. 51, comma 1 lett b) del decreto n. 22.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6, DPR 10/09/1982 num. 915 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)