Sez. 4, Sentenza n. 36291 del 24/05/2012 Cc. (dep. 20/09/2012) Rv. 253515 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Trattamento sanzionatorio - Lavoro sostitutivo ex art. 186, comma nono bis, c.d.s. - Applicabilità a fatto commesso sotto la previgente normativa - Condizioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL
Ai fini dell'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità - previsto dall'art. 186, comma nono bis, c.d.s, introdotto dall'art. 33 legge n. 120 del 2010 - ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore e concernenti guida in stato di ebbrezza, occorre considerare che, per il reato di cui all'art. 186, comma secondo, lett. c), c.d.s., pur trattandosi di norma complessivamente più favorevole all'imputato, il favor è determinato dalla previsione della estinzione del reato nel caso di buon esito della misura sostitutiva, mentre nella nuova previsione la durata della sanzione principale è superiore a quella previgente (minimo edittale aumentato da tre a sei mesi di arresto). Né il giudice può combinare un frammento normativo della legge previgente e un frammento normativo di quella successiva secondo il criterio del favor rei, giacché in tal modo verrebbe ad applicarsi una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, in violazione del principio di legalità. Pertanto, qualora sia applicato il nuovo trattamento sanzionatorio, esso deve essere applicato nella sua integralità.
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 1 lett. C, Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2 n. 6, Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 9 n. 2, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 54 CORTE COST., Legge 29/07/2010 num. 120 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)