Sez. 4, Sentenza n. 4927 del 02/02/2012 Ud. (dep. 08/02/2012) Rv. 251956 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Guida sotto l'influenza dell'alcool - Sanzione - Sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità - Presupposti di operatività.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL
In tema di reato di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186, comma secondo, lett. b) c.d.s.), ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria irrogata per il predetto reato con quella del lavoro di pubblica utilità non è richiesta alcuna istanza dell'imputato, essendo sufficiente, ex art. 186, comma nono bis, c.d.s., la sua non opposizione. Ne deriva che ove l'imputato abbia manifestato la 'non opposizionè, la legge non gli impone alcun obbligo determinativo delle modalità di esecuzione del trattamento sanzionatorio sostitutivo della pena irrogata, obbligo che ricade, invece, sul giudice che si determini a disporre il predetto beneficio.
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2 lett. B, Legge 29/07/2010 num. 120 art. 33 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)