Sez. 4, Sentenza n. 19162 del 03/04/2012 Ud. (dep. 18/05/2012) Rv. 252684 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Guida sotto l'influenza dell'alcool - Trattamento sanzionatorio - Sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità - Presupposti di operatività.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL
In tema di reato di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186, comma secondo, lett. b) C.d.S.), ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria irrogata per il predetto reato con quella del lavoro di pubblica utilità non è richiesto dalla legge che l'imputato debba indicare l'istituzione presso cui intende svolgere l'attività e le modalità di esecuzione della misura, essendo sufficiente che egli non esprima la sua opposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2, Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)