Sez. L, Sentenza n. 5330 del 04/12/1989 (Rv. 464461 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INQUADRAMENTO DEGLI AGENTI IN QUALIFICHE, CLASSI E GRADI EX LEGGE N. 30 DEL 1978 - CONSEGUENTE UNIFORMITÀ DELLA MISURA DELLO STIPENDIO O PAGA BASE NONCHÉ DELLE COMPETENZE ACCESSORIE - LIMITI - INDENNITÀ ACCESSORIE ATTRIBUITE IN CONSIDERAZIONE DI UNA PARTICOLARE POSIZIONE PROFESSIONALE O DELLA MAGGIORE GRAVOSITÀ DELLE MANSIONI IN CONCRETO - RILEVANZA - CONTRASTO CON L'ART. 36 COST. - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INQUADRAMENTO DEGLI AGENTI IN QUALIFICHE, CLASSI E GRADI EX LEGGE N. 30 DEL 1978 - CONSEGUENTE UNIFORMITÀ DELLA MISURA DELLO STIPENDIO O PAGA BASE NONCHÉ DELLE COMPETENZE ACCESSORIE - LIMITI - INDENNITÀ ACCESSORIE ATTRIBUITE IN CONSIDERAZIONE DI UNA PARTICOLARE POSIZIONE PROFESSIONALE O DELLA MAGGIORE GRAVOSITÀ DELLE MANSIONI IN CONCRETO - RILEVANZA - CONTRASTO CON L'ART. 36 COST. - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
La legge 1 febbraio 1978 n. 30, prevedendo, al fine di realizzare uniformità di trattamento del personale delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, l'inquadramento degli agenti in qualifiche, classi e gradi non derogabili, impone la Determinazione dello stipendio o paga-base, nonché delle competenze accessorie in misura uniforme per le qualifiche ordinate nella medesima classe, comminando (art. 2) la nullità delle norme regolamentari e delle clausole contrattuali, di qualsiasi livello ed epoca, che dovessero risultare in contrasto con le Disposizioni della stessa legge. Ciò peraltro non implica l'estensione a tutti i dipendenti con medesima qualifica delle indennità accessorie attribuite ad alcuni di essi in considerazione di una particolare posizione professionale o della maggiore gravosità dell'Esercizio in concreto delle mansioni, né tale diversificazione può ritenersi in contrasto con l'art. 36 cost., il quale tutela il diritto ad un trattamento proporzionato alle esigenze di vita ed alla quantità e qualità del lavoro, ma non impone che esso sia necessariamente ragguagliato a quanto percepito da altri lavoratori con mansioni pari ma con aspetti particolari di professionalità o di incarico. (nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla suprema Corte, aveva negato il diritto dei lavoratori ricorrenti a percepire le indennità di grado, integrativa ed ex art. 8 del contratto collettivo del 28 ottobre 1938 nella misura riconosciuta dall'azienda agli ex capi servizio ed agli ex capi ripartizione). (Conf 1425/88, mass n 457530).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Legge 01/02/1978 num. 30 art. 2, Legge 01/02/1978 num. 30 art. 3, Legge 01/02/1978 num. 30 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)