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Sez. L, Sentenza n. 1425 del 10/02/1988 (Rv. 457530 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INQUADRAMENTO DEGLI AGENTI IN QUALIFICHE, CLASSI E GRADI INDEROGABILI - OBBLIGO DI DETERMINAZIONE DELLO STIPENDIO O PAGA-BASE E DELLE COMPETENZE ACCESSORIE IN MISURA UNIFORME EX LEGGE N. 30 DEL 1978 - PORTATA - RETRIBUZIONE NON DIFFERENZIATA PER OGNI CLASSE - LIMITI - CONTRASTO CON L'ART. 36 COST. - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DISCIPLINA AZIENDALE DELL'ATAN DEL 1970.*
Stato
decisa il 1988-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457530-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INQUADRAMENTO DEGLI AGENTI IN QUALIFICHE, CLASSI E GRADI INDEROGABILI - OBBLIGO DI DETERMINAZIONE DELLO STIPENDIO O PAGA-BASE E DELLE COMPETENZE ACCESSORIE IN MISURA UNIFORME EX LEGGE N. 30 DEL 1978 - PORTATA - RETRIBUZIONE NON DIFFERENZIATA PER OGNI CLASSE - LIMITI - CONTRASTO CON L'ART. 36 COST. - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DISCIPLINA AZIENDALE DELL'ATAN DEL 1970.*

Al pari della precedente legge 6 agosto 1954 n. 858, la legge 1 febbraio 1978 n. 30, prevedendo, al fine di realizzare uniformità di trattamento del personale delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, l'inquadramento degli agenti in qualifiche, classi e gradi non derogabili, impone la Determinazione dello stipendio o paga-base, nonché delle competenze accessorie, in misura uniforme per le qualifiche ordinate nella medesima classe, comminando (all'art. 2) la nullità delle norme regolamentari e delle clausole contrattuali, di qualsiasi livello ed epoca (quindi anche anteriori all'emanazione della legge), che dovessero risultare in contrasto con le Disposizioni della stessa legge. Peraltro, la tassatività delle qualifiche e la connessa uniformità di trattamento economico, se comportano l'Obbligo di corrispondere nell'ambito della stessa classe una retribuzione non differenziata, non implicano altresì l'estensione a tutti i dipendenti con medesima qualifica delle indennità accessorie attribuite ad alcuni di essi in considerazione di una particolare posizione professionale o della maggiore gravosità dell'Esercizio in concreto delle mansioni; né tale diversificazione può ritenersi contrastante con l'art. 36 cost., il quale tutela il diritto ad un trattamento proporzionato alle esigenze della vita ed alla quantità e qualità del lavoro, ma non impone che esso sia necessariamente ragguagliato a quanto percepito da altri lavoratori con mansioni pari ma con aspetti particolari di professionalità o di incarico. (principio affermato, nella specie, in relazione alla disciplina aziendale dell'a.T.A.N. Del 1970, concernente la distinzione fra segretari principali di gruppo b e C - inquadrati poi nell'unica qualifica, ex lege n. 30 del 1978, di assistente di prima - e l'attribuzione solo ai primi della cosiddetta indennità ex art. 8 dei contratti collettivi del 1938, in considerazione, fra l'altro, della diversità del relativo titolo di studio). (V 1601/83, mass n 426441).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Legge 06/08/1954 num. 858, Legge 01/02/1978 num. 30 art. 2, Legge 01/02/1978 num. 30 art. 3, Legge 01/02/1978 num. 30 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)