Sez. L, Sentenza n. 6690 del 25/07/1996 (Rv. 498730 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO | Tabelle nazionali delle qualifiche del personale approvate con legge n. 30 del 1978 - Carattere inderogabile - Effetti - Previsione di nullità di norme regolamentari e contrattuali in contrasto con le disposizioni della legge suddetta - Incidenza su indennità concesse in relazione all'esercizio di specifiche mansioni - Esclusione.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO
A norma dell'art. 2, terzo comma, della legge 1 febbraio 1978 n. 30 (in tema di approvazione delle tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, legge che sostituisce, con effetto dal 1 gennaio 1979, la legge 6 agosto 1954 n. 858) - la cui ratio è quella di eliminare l'eterogeneità delle retribuzioni degli autoferrotranvieri - la nullità delle norme regolamentari e delle clausole contrattuali di qualsiasi livello ed epoca che dovessero risultare in contrasto con le disposizioni della stessa legge non riguarda le indennità fisse o temporanee di qualsiasi natura ove queste siano concesse per cause giustificatrici individuate in relazione all'esercizio concreto delle mansioni, ed in particolare quando abbiano una specifica causa nella individuata maggiore gravosità concreta nell'esercizio delle mansioni di una determinata categoria di lavoratori.
Riferimenti normativi: Legge 01/02/1978 num. 30 art. 2, Legge 06/08/1954 num. 858
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)