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Sez. 1, Sentenza n. 4555 del 01/07/1997 Cc. (dep. 21/08/1997) Rv. 208489 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - MODIFICAZIONE DELL'IMPUTAZIONE - IN GENERE | Ad opera del g.u.p. - Legittimità.
Stato
decisa il 1997-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208489-01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - MODIFICAZIONE DELL'IMPUTAZIONE - IN GENERE

Pur in mancanza di una specifica previsione, anche il giudice dell'udienza preliminare può modificare la qualificazione giuridica del fatto in relazione al quale il pubblico ministero abbia richiesto il rinvio a giudizio, tutte le volte che occorra operare quegli emendamenti che, nell'immodificabilità del nucleo centrale del fatto, conseguano a una diversa qualificazione giuridica dello stesso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 423 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 424 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 424 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)