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Sez. 6, Sentenza n. 3503 del 11/11/1998 Cc. (dep. 27/01/1999) Rv. 212213 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - MODIFICAZIONE DELL'IMPUTAZIONE - IN GENERE | Qualificazione giuridica corretta - Potere del giudice - Incidenza sull'autonomia del P.M. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212213-01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - MODIFICAZIONE DELL'IMPUTAZIONE - IN GENERE

In applicazione del principio di legalità, al giudice è consentito sempre, e quindi anche nell'udienza preliminare, attribuire la corretta qualificazione giuridica al fatto descritto nell'imputazione, senza che ciò incida sull'autonomo potere di iniziativa del P.M. (che rileva esclusivamente sotto il diverso profilo dell'incensurabilità della formulazione del fatto, inteso come accadimento materiale) e fermo restando che l'eventuale correzione del "nomen juris" non può avere effetto oltre il procedimento incidentale eventualmente in corso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 423 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 424 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 424 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)