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Sez. 1, Sentenza n. 8988 del 05/06/2003 (Rv. 563926 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE | Eccezione di parte - Efficacia vincolante - Limiti.
Stato
decisa il 2003-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563926-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE

La dichiarazione di estinzione del processo derivante da inattività delle parti per un certo tempo è bensì subordinata alla eccezione della parte interessata, ma il giudice non è tenuto ad attenersi alle ragioni addotte dalla parte medesima a fondamento della eccezione, potendo egli rilevare il fatto estintivo non dedotto, ovvero sostituire una causa estintiva valida a quella inidonea dedotta dalla parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)